Decreto Aiuti-quater – Novità in materia di lavoro

21 novembre 2022


Venerdì 18 novembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 cd. Decreto “Aiuti-quater”.

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta

  1. FRINGE BENEFIT

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, viene portato da 600,00 € (valore previsto dal Decreto Legge n. 115/2022 cd. Decreto Aiuti-bis) a 3.000,00 € il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali (buoni spesa, buoni carburante ecc.) comprendendo per la prima volta le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.

Si precisa che i buoni carburante da 200€ introdotti per far fronte alla crescente inflazione, si intendono aggiuntivi rispetto alla suddetta quota di 3.000 €.

Per tutti i dettagli sul tema si rimanda alla nostra circolare del 2 novembre 2022 e agli ulteriori chiarimenti fornititi dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, che si riportano qui di seguito:

  • ASSOGGETTAMENTO IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI € 3.000,00

in caso di superamento del limite di euro 3.000, con qualsiasi datore di lavoro del dipendente, dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, andrà assoggettata a contributi ed imposte anche la quota inferiore al predetto limite e non solo l’eccedenza rispetto allo stesso.

  • SOMME EROGATE O RIMBORSATE PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

E’ inoltre, possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Viene chiarito che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

Un ulteriore aspetto preso in esame dall’Agenzia riguarda la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del rimborso effettuato dal datore di

Ai predetti fini, si evidenziano due alternative:

  1. l’acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs n. 196/2003);
  2. l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri (Es. datore di lavoro dei famigliari del dipendente).

Considerata la complessità della norma, ed i tempi ristrettissimi imposti, si consiglia alle aziende interessate ad erogare bonus ai propri lavoratori, di optare per l’acquisto e la consegna ai lavoratori di compliments, buoni spesa, buoni benzina o altri titoli sostitutivi.

Per le aziende che invece optassero per l’erogazione di somme di denaro per il rimborso delle bollette si invitato i signori clienti a raccogliere i dati necessari, secondo l’allegato facsimile, ed a comunicarci la somma da erogare contestualmente alle presenze aziendali per l’elaborazione dei cedolini di dicembre.

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente


 

Dichiarazione dipendente

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