

In data 21 maggio 2025 (Legno e Lapidei), 23 maggio 2025 (Tessile–Chimica), 23 giugno (Alimentari e panificazione) 22 luglio 2025 (Meccanica), le Associazioni artigiane lombarde (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai) e le Organizzazioni sindacali di categoria (CGIL, CISL, UIL) hanno sottoscritto i nuovi Contratti Collettivi Regionali di Lavoro (CCRL) per i lavoratori delle imprese artigiane della Lombardia.
Di seguito si riportano le principali novità, con particolare attenzione agli aumenti retributivi, al welfare contrattuale e al trattamento di malattia.
AUMENTI RETRIBUTIVI – “ELEMENTO REGIONALE LOMBARDIA”
A decorrere dal 1° novembre 2025, viene istituito un nuovo Elemento Regionale Lombardia (E.R.L.) che sostituisce gli istituti economici regionali precedenti (“Incremento economico regionale” e “Premio di produzione collettivo regionale”).
L’E.R.L. è una voce retributiva mensile a tutti gli effetti di legge e di contratto (incide su TFR, ferie, tredicesima, ecc.) ed è erogata in tre tranche:
- 1ª tranche dal 1° novembre 2025
- 2ª tranche dal 1° luglio 2026
- 3ª tranche dal 1° febbraio 2027
Gli importi variano in base al livello e al settore, secondo le tabelle consultabili a questo link (all.1)
WELFARE CONTRATTUALE
Dal 1° gennaio 2025, tutte le imprese sono tenute a mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare aziendale (beni e servizi non monetari come ad esempio buoni spesa o buoni carburante) per un valore pari a:
- €25,00/€28,00 al mese (a seconda del settore) per i lavoratori a tempo pieno o part-time superiore al 50%;
- €12,50/€14,00 al mese (a seconda del settore) per i lavoratori a part-time pari o inferiore al 50%.
Erogazione:
- per l’anno 2025: in due momenti, agosto e novembre (settembre e novembre per Meccanica);
- dal 2026: due volte all’anno, maggio e novembre.
A livello operativo, in considerazione della fase transitoria di adeguamento alle nuove disposizioni contrattuali, gli strumenti di welfare saranno resi disponibili entro il mese di dicembre 2025 in un’unica soluzione, ferma restando la piena applicazione delle regole ordinarie di maturazione e utilizzo a partire dall’anno 2026
TRATTAMENTO DI MALATTIA
E’ introdotto un miglioramento economico del periodo di carenza (primi 3 giorni di malattia)
Durante i primi 3 giorni di malattia, nei casi in cui non sia prevista integrazione economica da parte del CCNL, il datore di lavoro integra l’indennità fino al 100% della retribuzione.
Questo trattamento spetta per i primi tre eventi di malattia di ciascun anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) e non oltre il terzo episodio; dal quarto evento in poi l’integrazione non è dovuta.
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