Informativa in materia di Salute e Sicurezza nel Lavoro Agile
09 aprile 2026


L’art. 3, comma 7-bis del D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dalla L. 34/2026 , ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire con cadenza almeno annuale al lavoratore e al RLS un’informativa scritta sui rischi connessi allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
L’obbligo si applica ai lavoratori che svolgono la propria attività in modalità di lavoro agile (smart working) ai sensi degli artt. 18 e seguenti della L. 81/2017 .
L’informativa: (scarica)
- è consegnata al lavoratore con cadenza almeno annuale;
- è trasmessa anche al RLS, ove presente;
- conserva validità fino a successivo aggiornamento o revisione delle condizioni di rischio.
Per le aziende clienti che hanno adottato il modello di accordo di lavoro agile predisposto dallo Studio, si precisa che l’obbligo informativo è stato già assolto in sede di prima attivazione, in quanto l’informativa risultava allegata all’accordo individuale. La novità normativa introduce tuttavia un obbligo di rinnovo con cadenza almeno annuale. Pertanto, al fine di garantire la piena conformità alla normativa vigente, si allega alla presente una comunicazione standard da trasmettere ai lavoratori interessati.
Si raccomanda di procedere alla trasmissione:
- preferibilmente a mezzo PEC;
- in alternativa, mediante email con richiesta di conferma di ricezione e lettura;
- ovvero con consegna cartacea sottoscritta per ricevuta.
Cordialmente
Studio Colombo
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