È stata pubblicata sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge 85/2023 di conversione del cd. Decreto Lavoro. (DL 48/2023).
Nella conversione in legge, viene sostanzialmente confermato quanto disposto dal decreto citato di cui alla ns. circolare del 10/05/2023, con alcune modifiche.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta
- MODIFICHE SUI FRINGE BENEFIT
Vengono confermate le novità previste dal DL 48/2023.
Pertanto, limitatamente al periodo d'imposta 2023, viene portato da 258,23 € (valore previsto dall’art. 51, c. 3 D.P.R. n. 917/198) a 3.000,00 € il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali (buoni spesa, buoni carburante, auto uso promiscuo, alloggi, polizze extraprofessionali ecc.) comprendendo anche le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti.
Si precisa che l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000,00 € per il 2023, interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Sulla possibilità di estendere la soglia di non imponibilità di euro 3.000,00 € anche ai titolari di reddito assimilato (amministratori e stagisti), si ritiene, in via prudenziale, di attendere il pronunciamento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, per la piena applicazione della disposizione, anche in relazione al recupero dei contributi e delle imposte addebitate nei mesi precedenti del 2023, si resta in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps.
- NOVITA’ SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMIANTO
Si apportano significative e ulteriori modifiche alla disciplina del contratto a termine, di cui al Capo III del D.Lgs n. 81/2015, senza peraltro far venir meno quanto già previsto nel Decreto Lavoro.
Di seguito si darà conto delle sole ulteriori novità rispetto alla versione originaria del decreto, rinviando alla nostra Circolare del 10/05/2023 per l’analisi delle altre modifiche alla disciplina del contratto a termine.
Rinnovi con causale solo sopra i 12 mesi
La modifica apportata esclude l’obbligo di indicazione delle causali giustificatrici l’apposizione del termine anche nel caso di rinnovi dei contratti a tempo determinato, qualora la durata complessiva del rapporto sia inferiore a 12 mesi.
Si ricorda che per rinnovo si intende la stipula di un nuovo contratto a termine tra le parti, senza soluzione di continuità con un contratto a tempo determinato stipulato in precedenza.
Viene inoltre stabilito che ai fini del computo dei 12 mesi acausali, si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023
Azzeramento contratti a termine precedenti al 5 maggio 2023.
Viene stabilito che ai fini del computo dei 12 mesi acausali, si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati, prorogati o rinnovati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Non è pertanto rilevante quanto avvenuto prima del 5 maggio 2023.
Pertanto i 12 mesi acausali si ricontano solo dai contratti a termine stipulati dal 5 maggio 2023 in poi (non si contano neppure eventuali contratti a termine in corso al 5 maggio, se stipulati precedentemente).
Si precisa che la deroga non vale ai fini del conteggio della durata di 24 mesi e del numero massimo di 4 proroghe, per cui, invece, si tiene conto di tutti i rapporti a termine, anche di quelli antecedenti alla riforma.
Si forniscono 3 esempi:
- Contratto a termine instaurato dal 1° gennaio 2023 al 30 luglio 2023 senza causale, della durata di 7 mesi.
Dal 1° agosto 2023 sarà possibile effettuare 4 proroghe senza causali fino ad un massimo di 12 mesi, invece dei 5 mesi concessi in precedenza.
- Contratto a termine instaurato dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023 senza causale, della durata di 4 mesi.
Dalla data odierna in avanti sarà possibile instaurare un nuovo contratto a termine (c.d. . rinnovo) senza causale fino ad un massimo di 12 mesi, invece dei 0 mesi concessi in precedenza.
- Contratto a termine instaurato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 senza causale, della durata di 12 mesi, con successiva proroga con causale fino al 31 luglio 2023 (durata complessiva 19 mesi)
Dal primo agosto 2023 in avanti sarà possibile instaurare un nuovo contratto a termine o prorogare il precedente contratto senza causale fino ad un massimo di 5 mesi con un numero di 3 proroghe residue. In precedenza sarebbe stata richiesta l’apposizione della causale.
- BONUS LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO
Dal 1° giugno al 21 settembre 2023 viene riconosciuta ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.
- SMART WORKING
Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2023 del diritto per i soggetti fragili e i lavoratori genitori di figli under 14 di richiedere che la prestazione di lavoro sia svolta in modalità di lavoro agile.
Si precisa che, per i soggetti fragili, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Mentre per i genitori di figli under 14 il diritto allo smart working è condizionato al fatto che tale modalità lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Per le altre disposizioni vi rimandiamo alla ns. circolare del 10/05/2023.
Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti
Cordialmente
Studio Colombo
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