Decreto aiuti-ter e conversione decreto aiuti-bis– Novità in materia di lavoro

27 settembre 2022


In data 23 settembre 2022 ed in data 21 settembre 2022 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 cd. Decreto “Aiuti-ter” e la Legge n.142 del 21 settembre 2022 di conversione del Cd. Decreto aiuti-bis.

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta 

  1. LAVORO AGILE SEMPLIFICATO

Cambiano nuovamente le scadenze per la gestione degli adempimenti legati allo smartworking e viene prorogata, al 31 dicembre 2022, la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

Si consiglia ai datori di lavoro, che abbiamo iniziato a predisporre gli accordi individuali di smart working, sulla base delle indicazioni della nostra circolare del 16 settembre 2022, di formalizzare comunque tali accordi.  

  1. ULTERIORE BONUS DI 150 €

E’ prevista l’erogazione di un ulteriore bonus di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore delle seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nel foglio paga del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano:

  • titolari dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Per questa categoria di lavoratori si renderà necessaria l’acquisizione di una nuova dichiarazione del lavoratore come già avvenne per il bonus di 200 € erogato a luglio che provvederemo ad elaborare e pubblicare in un secondo momento.

- lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum nel mese di luglio 2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;

- percettori, nel per il mese di novembre 2022 delle prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL);

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e sono iscritti alla Gestione separata Inps. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

- beneficiari delle indennità COVID-19 per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;

- collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19;

- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

- lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente

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