Festività Natalizie

23 novembre 2023


1. Paghe di dicembre 2023.


Con la presente si comunica che il ns. Studio rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 23/12/2023 al 1/1/2024 compresi.

- I Sig.ri Clienti che intendono corrispondere gli stipendi di dicembre prima delle festività, sono pregati di far pervenire al ns. Studio le presenze di dicembre dei lavoratori entro il 18/12/2023.
- I Sig.ri Clienti che invece corrisponderanno le retribuzioni di dicembre 2023 entro il giorno 8/1/2024 e che rimarranno chiusi per il ponte natalizio, sono pregati di far pervenire al ns. Studio le presenze di dicembre prima della loro chiusura aziendale.
- Infine, i Sig.ri Clienti che invece corrisponderanno le retribuzioni di dicembre 2023 il giorno 10/1/2024, sono pregati di organizzarsi col referente dello Studio per far pervenire le presenze nelle tempistiche utili per consentire l’elaborazione agevolmente.
Come ogni anno, si ricorda che le retribuzioni di dicembre presentano una particolare complessità e laboriosità, in quanto contengono il conguaglio fiscale di fine anno, e pertanto si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra, al fine di evitare ritardi nella consegna degli elaborati.


2. Conguaglio fiscale di fine anno.


I lavoratori che nel corso dell’anno 2023 hanno avuto più rapporti di lavoro, o ai quali sono state corrisposte indennità dall’INAIL, dall’INPS o dalla CASSA EDILE, hanno la facoltà di richiedere al datore di lavoro, presso cui sono in forza al 31 dicembre 2023, di effettuare un unico conguaglio fiscale, evitando così l’obbligo di compilare la dichiarazione dei redditi.
E’ però necessario che i lavoratori interessati a questo conguaglio fiscale cumulativo, facciano pervenire al ns. Studio, entro e non oltre il giorno 18/12/2023, il MOD. CU SOSTITUTIVO o altra dichiarazione equipollente, rilasciato dal precedente datore di lavoro o dall’Ente che ha erogato la prestazione (INAIL – CASSA EDILE etc.).

ATTENZIONE! INFORMATIVA IMPORTANTE
Ci sembra doveroso far rilevare che sul MOD CU e sul MOD 770 devono essere indicate le retribuzioni EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTE AI LAVORATORI (criterio di cassa) AI FINI DI UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODELLI STESSI, E PER EVITARE CONTESTAZIONI DEI LAVORATORI CHE SI TROVEREBBERO INDICATI SULLA C.U. DEI REDDITI CHE IN EFFETTI NON HANNO PERCEPITO (E QUINDI UNA DICHIARAZIONE FALSA), I DATORI DI LAVORO CHE NEL CORSO DEL 2023 NON ABBIANO EROGATO INTERAMENTE O PARZIALMENTE LE RETRIBUZIONI, DEVONO DARNE COMUNICAZIONE ALLO STUDIO (PRIMA DELL’ELABORAZIONE DELLE PAGHE DI DICEMBRE 2023), AL FINE DEL RICALCOLO DELLE CORRETTE COMPETENZE FISCALI.

Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

 

Studio Colombo

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