FRINGE BENEFIT PER LAVORATORI CON FIGLI A CARICO – MODALITA’ OPERATIVE

11 settembre 2023


Facendo seguito alla previsione, introdotta dall’art. 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), che innalza, per il 2023, a euro 3.000 annui la soglia di esenzione per i fringe benefits, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 contenente importanti chiarimenti operativi sulla materia. 

  1.       NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE 3.000,00 €

limitatamente al periodo d'imposta 2023, viene portato da 258,23 € (valore previsto dall’art. 51, c. 3 D.P.R. n. 917/198) a 3.000,00 € il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali (buoni spesa, buoni carburante, auto uso promiscuo, alloggi, polizze extraprofessionali ecc.) comprendendo anche le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti. 

  1.       POTENZIALI BENEFICIARI

Si precisa che l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000,00 € per il 2023, interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti con figli a carico

È altresì possibile di estendere la soglia di non imponibilità di euro 3.000,00 € anche ai titolari di reddito assimilato (amministratori e stagisti), purché abbiano anch’essi figli a carico. 

  1.       MODALITA’ OPERATIVE
  •         Il limite di non imponibilità di euro 3.000 non va riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori. L’agevolazione deve essere riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
  •         La normativa prevede che possano essere considerati a carico i figli che percepiscono un reddito massimo lordo di 2.840,51 €, con età maggiore di 24 anni, ed un reddito massimo lordo di 4.000 € con età uguale o inferiore a 24 anni.
  •         Il figlio si considera fiscalmente a carico di entrambi i genitori anche nel caso in cui questi ultimi, si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico (con età superiore a 21 anni) a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

    FRINGE BENEFIT PER LAVORATORI CON FIGLI A CARICO – MODALITA’ OPERATIVE

            la verifica riguardo il superamento o meno della soglia di esenzione deve essere effettuata al 31 dicembre 2023, con conseguente possibilità di recupero da parte del datore di lavoro del beneficio non spettante in sede di conguaglio fiscale.
  •         Nel caso di assunzione in corso d’anno 2023, ai fini del rispetto del limite di 3.000 €, Il lavoratore dovrà tenere conto del valore dei fringe benefit erogati da parte dei precedenti datori di lavoro.
  •         per i lavoratori dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, continua a trovare applicazione la disciplina generale di esenzione fissata ad € 258,23.
  •         i fringe benefits, possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.  
  1.       TIPOLOGIE DI FRINGE BENEFIT

I Fringe benefit erogabili ai lavoratori sono di 2 tipologie:

  •         beni e servizi, quali, ad esempio: buoni spesa/acquisto, buoni carburante, auto uso promiscuo, alloggi, polizze extraprofessionali, cesti natalizi.
  •         Somme in denaro erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica o del gas naturale. (solo per lavoratori con figli a carico)

Per poter erogare il rimborso delle utenze si rimanda alle istruzioni operative di cui alla nostra Circolare 21 novembre 2022, che prevedono il rilascio di una autodichiarazione da parte dei lavoratori, con il dettaglio delle spese sostenute nel 2023. I suddetti documenti sono entrambi allegati alla presente comunicazione. 

  1.       AUTOCERTIFICAZIONE DIPENDENTE

L’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla produzione di una dichiarazione da parte del lavoratore.
In mancanza della dichiarazione, di cui si allega fac-simile, l’agevolazione non sarà applicabile dal datore di lavoro.

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente

Studio Colombo

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