In G.U. il nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro

09 giugno 2025


 

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che introduce importanti novità in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo nuovo Accordo sostituisce e abroga i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, creando un quadro normativo uniforme.

Di seguito, sintetizziamo le principali modifiche introdotte:

1. Unificazione normativa e abrogazione dei precedenti Accordi

L'Accordo del 17 aprile 2025 abroga i precedenti Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012 e 7 luglio 2016, creando un testo unico che definisce:

  • Durata e contenuti minimi dei corsi.
  • Modalità di erogazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning).
  • Verifica finale dell’apprendimento obbligatoria per tutti i corsi.
  • Obblighi di aggiornamento periodico.
  • Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti.

2. Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro

Viene introdotto l'obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, anche se non svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). I datori di lavoro dovranno:

  • Frequentare un corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei e mobili.
  • Completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Effettuare un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore

3. Nuove disposizioni per la formazione dei Preposti

La formazione per i preposti è stata rafforzata:

  • Durata del corso base aumentata da 8 a 12 ore, da effettuare solo dopo il completamento della formazione lavoratori.
  • Aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni (anziché ogni 5 anni).
  • Erogazione esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona; l'e-learning non è ammesso.
  • Obbligo di verifica finale dell’apprendimento e valutazione dell’efficacia della formazione da parte del datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP, a 6 o 12 mesi dal corso.

4. Formazione dei Dirigenti

Le disposizioni per i dirigenti prevedono:

  • Riduzione della durata del corso base da 16 a 12 ore.
  • Introduzione di un modulo aggiuntivo di 6 ore per dirigenti che operano nei cantieri temporanei o mobili.
  • Possibilità di erogazione dell'intero corso in e-learning, con requisiti stringenti.
  • Aggiornamento confermato ogni 5 anni.

5. Formazione per l'uso di attrezzature specifiche

Sono stati definiti nuovi percorsi formativi per attrezzature specifiche, tra cui:

  • Carriponte: 4 ore di teoria + 6/7 ore di pratica, con aggiornamento quinquennale.
  • Operatori di macchine raccogli-frutta e caricatori per movimentazione materiali.

Questi percorsi specifici dovranno concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.

6. Modalità di erogazione della formazione

L'Accordo introduce nuove disposizioni sulle modalità di erogazione:

  • E-learning consentito solo su piattaforme LMS certificate, con obbligo di tracciabilità e verifica attiva della partecipazione.
  • Videoconferenza sincrona ammessa solo da PC o tablet con connessione individuale; non più ammesse aule virtuali condivise.
  • Formazione mista strutturata tra formazione online e in presenza.
  • Divieto dell'uso dello smartphone per la partecipazione ai corsi.

7. Requisiti organizzativi e documentali

Per garantire la qualità della formazione, l'Accordo prevede:

  • Progettazione formale di ogni attività formativa.
  • Conservazione del fascicolo del corso per almeno 10 anni.
  • Numero massimo di partecipanti per corso in presenza fissato a 30 persone; per la parte pratica, rapporto massimo di 1 istruttore ogni 6 partecipanti.
  • Obbligo di redazione di un verbale finale con i risultati della verifica di apprendimento.
  • Attestati devono riportare il codice fiscale del partecipante e l'indicazione delle eventuali equipollenze o esoneri riconosciuti.

8. Obblighi per le aziende

Le aziende dovranno:

  • Aggiornare i propri piani formativi alla luce delle nuove disposizioni.
  • Verificare la conformità della formazione pregressa.
  • Pianificare i corsi di aggiornamento secondo i nuovi criteri.
  • Adattare le modalità erogative ai nuovi requisiti normativi.
  • Conservare la documentazione dei corsi (attestati, presenze, esiti delle verifiche) per almeno 10 anni.
  • Integrare la formazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come parte essenziale del sistema di prevenzione aziendale.

9. Entrata in vigore

L’Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, tuttavia gli adempimenti formativi prevedono un periodo di tempo per l’adeguamento degli obblighi previsti:

Decorrenze principali:

  • Obbligo formativo per i datori di lavoro: entro 24 mesi dall’entrata in vigore:
  • Adeguamento percorsi attrezzature (es. carriponte): entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Per ulteriori dettagli o per programmare la formazione del vostro personale, vi invitiamo a invitiamo a contattare il referente della vostra società in materia di sicurezza.

Cordialmente

STUDIO COLOMBO

 

 

 

Archivio news

 

News dello studio

giu17

17/06/2025

CCNL metalmeccanica aziende industriali: nuovi minimi contrattuali dal 1 giugno 2025

Con verbale di incontro 12 giugno 2025 Federmeccanica e Assistal con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, in ottemperanza a quanto stabilito dal CCNL 5 febbraio 2021, hanno definito l'incremento retributivo

giu9

09/06/2025

In G.U. il nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro

  Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che introduce importanti novità in materia di formazione sulla salute

mag20

20/05/2025

Maxi deduzione 2024 per le nuove assunzioni

      Con l’entrata in vigore dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 è operativa la maxi deduzione sul costo del lavoro fino al 30% di maggiorazione per assunzioni a

News

Nessun contenuto disponibile