

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che introduce importanti novità in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo nuovo Accordo sostituisce e abroga i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, creando un quadro normativo uniforme.
Di seguito, sintetizziamo le principali modifiche introdotte:
1. Unificazione normativa e abrogazione dei precedenti Accordi
L'Accordo del 17 aprile 2025 abroga i precedenti Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012 e 7 luglio 2016, creando un testo unico che definisce:
- Durata e contenuti minimi dei corsi.
- Modalità di erogazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning).
- Verifica finale dell’apprendimento obbligatoria per tutti i corsi.
- Obblighi di aggiornamento periodico.
- Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti.
2. Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro
Viene introdotto l'obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, anche se non svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). I datori di lavoro dovranno:
- Frequentare un corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei e mobili.
- Completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Effettuare un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore
3. Nuove disposizioni per la formazione dei Preposti
La formazione per i preposti è stata rafforzata:
- Durata del corso base aumentata da 8 a 12 ore, da effettuare solo dopo il completamento della formazione lavoratori.
- Aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni (anziché ogni 5 anni).
- Erogazione esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona; l'e-learning non è ammesso.
- Obbligo di verifica finale dell’apprendimento e valutazione dell’efficacia della formazione da parte del datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP, a 6 o 12 mesi dal corso.
4. Formazione dei Dirigenti
Le disposizioni per i dirigenti prevedono:
- Riduzione della durata del corso base da 16 a 12 ore.
- Introduzione di un modulo aggiuntivo di 6 ore per dirigenti che operano nei cantieri temporanei o mobili.
- Possibilità di erogazione dell'intero corso in e-learning, con requisiti stringenti.
- Aggiornamento confermato ogni 5 anni.
5. Formazione per l'uso di attrezzature specifiche
Sono stati definiti nuovi percorsi formativi per attrezzature specifiche, tra cui:
- Carriponte: 4 ore di teoria + 6/7 ore di pratica, con aggiornamento quinquennale.
- Operatori di macchine raccogli-frutta e caricatori per movimentazione materiali.
Questi percorsi specifici dovranno concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.
6. Modalità di erogazione della formazione
L'Accordo introduce nuove disposizioni sulle modalità di erogazione:
- E-learning consentito solo su piattaforme LMS certificate, con obbligo di tracciabilità e verifica attiva della partecipazione.
- Videoconferenza sincrona ammessa solo da PC o tablet con connessione individuale; non più ammesse aule virtuali condivise.
- Formazione mista strutturata tra formazione online e in presenza.
- Divieto dell'uso dello smartphone per la partecipazione ai corsi.
7. Requisiti organizzativi e documentali
Per garantire la qualità della formazione, l'Accordo prevede:
- Progettazione formale di ogni attività formativa.
- Conservazione del fascicolo del corso per almeno 10 anni.
- Numero massimo di partecipanti per corso in presenza fissato a 30 persone; per la parte pratica, rapporto massimo di 1 istruttore ogni 6 partecipanti.
- Obbligo di redazione di un verbale finale con i risultati della verifica di apprendimento.
- Attestati devono riportare il codice fiscale del partecipante e l'indicazione delle eventuali equipollenze o esoneri riconosciuti.
8. Obblighi per le aziende
Le aziende dovranno:
- Aggiornare i propri piani formativi alla luce delle nuove disposizioni.
- Verificare la conformità della formazione pregressa.
- Pianificare i corsi di aggiornamento secondo i nuovi criteri.
- Adattare le modalità erogative ai nuovi requisiti normativi.
- Conservare la documentazione dei corsi (attestati, presenze, esiti delle verifiche) per almeno 10 anni.
- Integrare la formazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come parte essenziale del sistema di prevenzione aziendale.
9. Entrata in vigore
L’Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, tuttavia gli adempimenti formativi prevedono un periodo di tempo per l’adeguamento degli obblighi previsti:
Decorrenze principali:
- Obbligo formativo per i datori di lavoro: entro 24 mesi dall’entrata in vigore:
- Adeguamento percorsi attrezzature (es. carriponte): entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Per ulteriori dettagli o per programmare la formazione del vostro personale, vi invitiamo a invitiamo a contattare il referente della vostra società in materia di sicurezza.
Cordialmente
STUDIO COLOMBO
Archivio news