L’art. 12 del decreto Aiuti-Bis, convertito nella legge n. 142/2022, ha modificato il limite di detassazione fiscale e contributivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti, (c.d. genericamente fringe benefit) innalzando la soglia da 258,23 a 600,00 euro per tutto il periodo d’imposta 2022.
La norma stabilisce inoltre che rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Tale beneficio è valido fino al 31 dicembre 2022 e può essere cumulato col “bonus benzina” previsto dall'articolo 2 del DL 21/2022 (c.d. decreto Ucraina bis).
Occorre innanzitutto precisare che, in entrambi i casi, trattandosi “liberalità", il datore di lavoro non ha alcun obbligo e può liberamente decidere a chi corrisponderli.
Di seguito vediamo in dettaglio le norme ed i dubbi ancora da chiarire.
- Ampliamento fringe benefits con il decreto Aiuti bis
L’art. 12 citato prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e dalla base imponibile contributiva:
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
- delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00, solo per il periodo d’imposta dell’anno 2022.
All’interno dei beni ceduti si includono anche:
- gli omaggi (es. il tradizionale “pacco di natale”)
- i welfare contrattuali (v. 200 € previsti dal CCNL metalmeccanici)
- il valore convenzionale del fringe benefit auto concessa ad uso promiscuo
- i premi assicurativi extra professionali
La norma inoltre, contrariamente a quanto previsto per la cessione di beni e servizi prestati a favore dei lavoratori che non consente monetizzazione, prevede il rimborso delle spese sostenute direttamente dai lavoratori per le utenze di acqua, luce e gas.
L’esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolative previste dalla legge.
Emergono molti dubbi sulle modalità di erogazione del “bonus bollette”, che appare il più semplice da gestire essendo l’unico monetizzabile in busta paga.
Al momento non vi sono ancora indicazioni su come questo rimborso possa avvenire e nemmeno sulla documentazione necessaria. Si auspica, pertanto, un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria per non vanificare l’applicazione ai lavoratori che non risultano intestatari delle utenze, come pure è auspicabile una precisazione per conoscere se l’esenzione fino a 600,00 euro debba intendersi come franchigia o come limite, superato il quale l’intero valore concorrerebbe alla formazione del reddito ai fini fiscali e contributivi.
- Cumulabilità con buoni carburante
Alla esenzione di cui al punto 1. si affianca quanto disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) il quale prevede la possibilità per i datori di lavoro, solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00.
Anche questo bonus costituisce pura liberalità; la sua corresponsione resta a discrezione del datore di lavoro.
Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti
Cordialmente
Studio Colombo
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