CCNL Metalmeccanici aziende industriali: le principali novità

04 dicembre 2025


In data 22 novembre 2025, FEDERMECCANICA e ASSISTAL, insieme alle OO.SS. FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica – Aziende Industriali, scaduto il 30 giugno 2024.

Il contratto decorre dal 22 novembre 2025 e rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2028, sia per la parte economica che normativa.

Di seguito si riportano le principali novità:

1. AUMENTI RETRIBUTIVI

E’ stato disposto un aumento retributivo complessivo, da erogarsi in 4 tranche:

  • 1° giugno 2025 (già riconosciuta a titolo di adeguamento IPCA);
  • 1° giugno 2026;
  • 1° giugno 2027;
  • 1° giugno 2028
Livello
Minimi fino al 31 maggio 2026
1° giugno 2026
1° giugno 2027
1° giugno 2028
A1
2.837,12
2.907,01
2.985,33
3.070,61
B3
2.770,74
2.838,99
2.915,48
2.998,76
B2
2.481,84
2.542,98
2.611,49
2.686,08
B1
2.313,34
2.370,33
2.434,19
2.503,72
C3
2.158,26
2.211,43
2.271,01
2.335,88
C2
2.015,24
2.064,88
2.120,52
2.181,09
C1
1.973,51
2.022,12
2.076,59
2.135,89
D2
1.931,78
1.979,37
2.032,70
2.090,76
D1
1.742,03
1.784,94
1.833,02
1.885,37

È inoltre previsto che nel mese di giugno di ogni anno (2026, 2027, 2028) i minimi tabellari siano adeguati alla dinamica IPCA al netto degli energetici importati, con possibile riallineamento automatico in caso di scostamento. Pertanto, qualora l’importo relativo a tale adeguamento risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno, i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.

2. POSSIBILITA’ DI ASSORBIMENTO AUMENTI RETRIBUTIVI

Si precisa che l’accordo non contiene alcuna disposizione specifica in materia di assorbibilità dei nuovi minimi tabellari.

Ne consegue che:

  • qualora il dipendente percepisca superminimi assorbibili o altre voci retributive con analoga natura, gli incrementi dei minimi potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle somme assorbibili riconosciute;
  • al contrario, in caso di retribuzione al minimo sindacale o di superminimi non assorbibili, gli aumenti dei minimi tabellari risultano interamente spettanti.

 3. WELFARE CONTRATTUALE

Dal 1° gennaio 2026 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore annuale di 250 euro, da erogarsi entro giugno e da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Per il solo anno 2026, l’erogazione deve avvenire entro febbraio.

4. MALATTIA: TUTELE SPECIALI

Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da:

  • malattie oncologiche,
  • malattie invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità ≥ 74%,

hanno diritto a:

  • 10 ore annue di permessi aggiuntivi per visite, esami e cure (riconoscibili anche ai genitori di minori con le stesse patologie);
  • un congedo fino a 24 mesi continuativo o frazionato.

Periodo di comporto – estensione tutele

Sempre dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori con disabilità certificata spettano giorni aggiuntivi di conservazione del posto:

  • +30 giorni per anzianità inferiore a 3 anni;
  • +45 giorni per anzianità compresa tra 3 e 6 anni;
  • +60 giorni per anzianità superiore a 6 anni.

Durante tali periodi è riconosciuta un’integrazione fino all’80% della retribuzione. 

5. CONGEDO RETRIBUITO PER MALATTIA DEI FIGLI

Dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni annui per malattia del figlio fino a 4 anni, con indennità pari all’80% della retribuzione, a carico del datore di lavoro.
Tale permesso non è cumulabile tra i genitori nella stessa giornat

6. CONTRATTI A TERMINE

Le causali che consentono la stipula di contratti a termine oltre i 12 mesi (e fino a 24 mesi), a condizione che sussistano già al momento dell’originaria assunzione a termine, riguardano assunzioni di:

  1. lavoratori con più di 50 anni.
  2. giovani sotto i 35 anni senza lavoro regolare da almeno un anno oppure che vivono soli con persone a carico.
  3. lavoratori che abbiano fruito di CIGS per almeno 6 mesi o risultino nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi.
  4. personale per periodi legati allo svolgimento di mostre e fiere (nei 15 giorni precedenti e successivi all’evento
  5. addetti al coordinamento di progetti aventi una durata predeterminata.
  6. personale necessario per commesse, ordini o incarichi a carattere temporaneo, compresi i casi di ritardi che richiedano personale aggiuntivo per completarne l’esecuzione.

Dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo di tali causali è subordinato alla stabilizzazione del 20% dei contratti a termine cessati nell’anno civile precedente, esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa

7. SOMMINISTRAZIONE

Dal 1° gennaio 2026, il lavoratore somministrato con mansioni di pari livello presso la stessa ditta per oltre 48 mesi complessivi matura il diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice.Ai fini di tale computo, non saranno presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025.

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente .

Studio Colombo

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