In data 23 settembre 2022 ed in data 21 settembre 2022 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 cd. Decreto “Aiuti-ter” e la Legge n.142 del 21 settembre 2022 di conversione del Cd. Decreto aiuti-bis.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta
- LAVORO AGILE SEMPLIFICATO
Cambiano nuovamente le scadenze per la gestione degli adempimenti legati allo smartworking e viene prorogata, al 31 dicembre 2022, la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.
Si consiglia ai datori di lavoro, che abbiamo iniziato a predisporre gli accordi individuali di smart working, sulla base delle indicazioni della nostra circolare del 16 settembre 2022, di formalizzare comunque tali accordi.
- ULTERIORE BONUS DI 150 €
E’ prevista l’erogazione di un ulteriore bonus di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore delle seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nel foglio paga del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano:
- titolari dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
- appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Per questa categoria di lavoratori si renderà necessaria l’acquisizione di una nuova dichiarazione del lavoratore come già avvenne per il bonus di 200 € erogato a luglio che provvederemo ad elaborare e pubblicare in un secondo momento.
- lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum nel mese di luglio 2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- percettori, nel per il mese di novembre 2022 delle prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL);
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e sono iscritti alla Gestione separata Inps. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- beneficiari delle indennità COVID-19 per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;
- collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti
Cordialmente
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