LAVORO 7 43/2026 – Novità su licenziamenti, distacco e IA

26 ottobre 2026

Lavoro 7 - La settimana in sintesi

LAVORO 7 43/2026 – Novità su licenziamenti, distacco e IA

Settimana XLIII • 2026
Lunedì 26 ottobre 2026

IN QUESTO NUMERO
01 Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: indennità fino a 14 mensilità
02 Distacco dei lavoratori: indispensabile un interesse concreto del datore distaccante
03 Intelligenza artificiale: dal 23 ottobre nuovi obblighi per i datori di lavoro su sicurezza e formazione
PDF LAVORO 7 – Sett. XLIII del 26 ottobre 2026Scarica la versione PDF impaginata →
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Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: indennità fino a 14 mensilità

Piccole imprese, cade il limite dimensionale per le maggiorazioni dell’indennità da licenziamento illegittimo

Con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604. La sentenza estende di fatto ai lavoratori delle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, assunti prima del 7 marzo 2015, l’indennità fino a 10 o 14 mensilità in base all’anzianità di servizio.

Chi resta nella fascia da 2,5 a 6 mensilità

Dopo la pronuncia, la forbice da 2,5 a 6 mensilità conserva il ruolo di base minima. Il limite superiore effettivo per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 diventa, di fatto, di 10 o 14 mensilità, a seconda che l’anzianità superi i 10 o i 20 anni.

Diversa è la posizione dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 in aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Per loro, già a seguito della sentenza n. 118/2025, l’indennità è pari alla metà di quella prevista per le imprese maggiori e può raggiungere 18 mensilità.

Per le imprese di minori dimensioni la sentenza non introduce obblighi nuovi, ma rende opportuna una rinnovata attenzione. Nei confronti dei dipendenti assunti prima del 2015, l’esposizione economica in caso di contenzioso cresce in modo significativo. Diventa quindi ancora più importante motivare e documentare con cura le ragioni del recesso e verificare l’anzianità effettiva di ciascun lavoratore

RIFERIMENTI: : Corte costituzionale, sent. 174/2026; art. 8, L. 604/1966 — https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/174 Consulta la fonte
Distacco dei lavoratori: indispensabile un interesse concreto del datore distaccante

Con l’ordinanza n. 26009 del 30 settembre 2026, la Corte di Cassazione ribadisce che il distacco del lavoratore, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, è legittimo soltanto quando risponde, per tutta la sua durata, a uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante. L’operazione deve rappresentare un effettivo atto organizzativo della sua impresa e mantenere carattere temporaneo.

La controversia nasce da un accertamento ispettivo relativo a diversi dipendenti di una cooperativa, distaccati presso una società in forza di un accordo qualificato genericamente come «distacco per formazione» che i giudici non hanno valutato come tale. I lavoratori infatti risultavano inseriti nell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice e ricevevano da quest’ultima le direttive operative. Il solo richiamo contrattuale a esigenze formative non è dunque sufficiente a dimostrare la genuinità del distacco

Sul piano operativo, prima di ricorrere all’istituto è necessario individuare e documentare l’interesse specifico del distaccante, verificarne la persistenza e assicurare coerenza tra accordi formalizzati e modalità effettive di svolgimento della prestazione, per evitare il rischio di riqualificazione come somministrazione irregolare.

RIFERIMENTI: : Cass., sez. lavoro, ord. 26009/2026; art. 30, D.Lgs. 276/2003 Consulta la fonte
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Intelligenza artificiale: dal 23 ottobre nuovi obblighi per i datori di lavoro su sicurezza e formazione

È entrato in vigore il 23 ottobre 2026 il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, che adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act).

Tra le disposizioni di interesse per i datori di lavoro, l’art. 42 introduce specifiche previsioni in materia di salute e sicurezza connesse all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il comma 2 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza debba essere valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il comma 3 dispone inoltre che i datori di lavoro assicurino un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

La disposizione non determina una durata minima dei corsi, né prevede un programma formativo uniforme: contenuti e modalità devono risultare adeguati agli strumenti impiegati, alle mansioni e ai rischi effettivamente presenti.

Le aziende sono chiamate a verificare l’impatto dei sistemi di IA già utilizzati, valutando, ove necessario, l’aggiornamento del DVR e la predisposizione di iniziative informative e formative coerenti con i rischi rilevati. Restano distinti gli obblighi di alfabetizzazione previsti dall’art. 4 del Regolamento UE 2024/1689.

RIFERIMENTI: : Art. 42, D.Lgs. 179/2026; art. 28, D.Lgs. 81/2008; art. 4, Reg. UE 2024/1689 — https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/10/08/26G00200/SG Consulta la fonte
 Lo sapevi che...

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR, GU n. 119 del 24.5.2025) è venuto meno il termine dei 60 giorni previsto dall’Accordo del 2011. Torna così pienamente operativa la regola originaria dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, confermata anche dalle FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026.

Quando formare. La formazione generale (4 ore) e quella specifica (4, 8 o 12 ore per rischio basso, medio o alto) vanno completate dopo l’assunzione ma prima dell’avvio alla mansione, in orario di lavoro e a carico dell’azienda. Si applica la stessa regola in caso di cambio mansione o di introduzione di nuove attrezzature o sostanze.

Eccezioni.

  • I pubblici esercizi e le imprese turistico-ricettive hanno 30 giorni dall’assunzione (art. 1-bis, D.L. 159/2025).
  • Nel settore edile il CCNL prevede le cosidette «16 ore prima», uno specifico obbligo contrattuale che prevede per il lavoratore che entra per la prima volta nel settore l'obbligo di frequenza, prima dell’assunzione e dell’ingresso in cantiere, di un corso di 16 ore presso la Scuola Edile territoriale, gratuito per l’impresa
RIFERIMENTI: :

 è il riepilogo settimanale dello Studio Colombo dedicato alle principali novità in materia di lavoro, previdenza e amministrazione del personale.

Le notizie riportate hanno finalità informativa e non sostituiscono la consulenza professionale nei singoli casi concreti.

Lo Studio resta a disposizione per valutare l’impatto delle novità richiamate sulle singole realtà aziendali.

Cordialmente,
Studio Colombo

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