Settimana XLIV • 2026Lunedì 2 novembre 2026 IN QUESTO NUMERO 01 Previdenza complementare: dal 1 novembre portabile il contributo del datore di lavoro 02 Collocamento mirato: dal 2027 aumenta il contributo esonerativo PDF LAVORO 7 – Sett. XLIV del 2 novembre 2026Scarica la versione PDF impaginata → 01 Previdenza complementare: dal 1 novembre portabile il contributo del datore di lavoro Il trasferimento della posizione non fa più perdere il contributo aziendale previsto dalla contrattazione collettiva. Dal 1° novembre 2026, il lavoratore che trasferisce la propria posizione individuale a una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva o individuale può continuare a beneficiare del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi o contratti collettivi applicabili. La modifica supera il precedente collegamento, di regola, tra contribuzione datoriale e fondo negoziale di categoria. Restano ferme misura e condizioni definite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Il trasferimento della posizione individuale è esercitabile dopo almeno due anni di partecipazione alla forma pensionistica di provenienza. RIFERIMENTI: art. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005; art. 1, commi 201 e 202, L. 199/2025. Consulta la fonte Collocamento mirato: dal 2027 aumenta il contributo esonerativo Dal 1° gennaio 2027 il contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro autorizzati all’esonero parziale dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità sale da 39,21 euro a 44,32 euro per ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L’adeguamento è disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 100 del 3 agosto 2026, in applicazione dell’art. 5, commi 3 e 3-bis, della legge n. 68 del 1999. In via meramente previsionale, assumendo 260 giornate lavorative annue, l’onere per ciascuna unità non coperta è pari a 11.523,20 euro. RIFERIMENTI: art. 5, commi 3 e 3-bis, L. 68/1999; D.M. Lavoro n. 100 del 3 agosto 2026. Consulta la fonte 02 Lo sapevi che… Il riposo settimanale non è, in pratica, di sole 24 ore. Alle 24 ore consecutive previste ogni sette giorni si sommano le 11 ore di riposo giornaliero: il lavoratore ha quindi normalmente diritto ad almeno 35 ore consecutive di stacco. La domenica è la regola, ma non un automatismo assoluto: turni, attività particolari e CCNL possono prevedere deroghe, con riposi compensativi. Riferimenti normativi Art. 9, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – Normattiva Ministero del Lavoro, Circolare n. 8 del 3 marzo 2005 – consulta la fonte è il riepilogo settimanale dello Studio Colombo dedicato alle principali novità in materia di lavoro, previdenza e amministrazione del personale. Le notizie riportate hanno finalità informativa e non sostituiscono la consulenza professionale nei singoli casi concreti. Lo Studio resta a disposizione per valutare l’impatto delle novità richiamate sulle singole realtà aziendali. Cordialmente,Studio Colombo