Le nuove prestazioni occasionali

10 luglio 2017

Il 23 giugno è entrata in vigore la Legge n. 96/2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, con disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Tra le novità introdotte dalla norma si segnala la nuova normativa sulle prestazioni occasionali che sostituiranno il lavoro accessorio (c.d. voucher) abrogato dalla legge n. 49 del 20 aprile 2017.

Vale la pena chiarire le prestazioni occasionali oggetto della Legge n. 97/2017 non hanno nulla a che vedere con le prestazioni autonome occasionali disciplinate dall’art. 2222 del c.c., per le quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento. La differenza attiene essenzialmente alla professionalità prevista in capo al collaboratore autonomo occasionale, il quale si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

1)         Utilizzatori:

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali:

·       Persone fisiche (per prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia);

·       Altri utilizzatori (prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale);

·       Pubbliche amministrazioni (prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale);

L’Utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

2)         Limiti economici

Possono essere previste Prestazioni occasionali esclusivamente entro i seguenti limiti economici annui:

-     per ciascun Prestatore: massimo 5.000 euro, indipendentemente dal numero di Utilizzatori;

-     per ciascun Utilizzatore: massimo 5.000 euro, tra tutti i Prestatori;

-     il Prestatore con lo stesso Utilizzatore: massimo 2.500 euro.

-     sono computati al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali da:

-         titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

-         giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;

-         persone disoccupate: soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

-     percettori di prestazioni di sostegno del reddito.

3)         I compensi sono:

-       esenti da imposizione fiscale,

-       non incidono sullo stato di disoccupato del Prestatore,

-       sono computabili nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4)         Il Prestatore ha diritto:

-       all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata,

-       alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

-       al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali secondo quanto previsto dalla normativa sull'orario di lavoro

-       all'applicazione dell'articolo 3, del D.Lgs 81/2008 relativo alla tutela della salute sui luoghi di lavoro.

5)         Modalità di utilizzo:

Indipendentemente da chi usufruisce della prestazione, sia esso una famiglia o una impresa, gli Utilizzatori e i Prestatori devono previamente registrarsi alla «piattaforma informatica INPS», anche tramite un intermediario tra quelli previsti dal comma 1, dell’articolo 1, della Legge n. 12/1979. Esclusivamente per le famiglie utilizzatrici, la registrazione ed i relativi adempimenti possono essere effettuati tramite un patronato.

Anche tutti i successivi adempimenti devono essere fatti tramite la piattaforma INPS.

5.1)      Famiglie

Possono essere richieste prestazioni occasionali da persone fisiche, non esercenti attività professionale o d’impresa, esclusivamente per:

·       piccoli lavori domestici,

·       lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione,

·       assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità;

·       insegnamento privato supplementare.

Acquisto

La famiglia acquista, tramite la «piattaforma informatica INPS» o presso un Ufficio Postale, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali.

Nel «Libretto Famiglia» vi sono titoli di pagamento, il cui valore nominale è di 10 euro (almeno un voucher per ora di lavoro).

·       0,25 euro: Inail,

·       0,10 euro: finanziamento degli oneri gestionali.

Comunicazione

Entro il 3 del mese successivo alle prestazioni, l’Utilizzatore comunica, sempre tramite la «piattaforma informatica INPS» o il contact center dell’Inps, i seguenti dati:

-       dati identificativi del prestatore,

-       compenso pattuito,

-       luogo di svolgimento della prestazione,

-       la durata della prestazione,

-       ogni altra informazione utile per la gestione del rapporto.

Una volta effettuata la comunicazione, il prestatore riceve una notifica automatica tramite SMS o e-mail.

Mediante il «Libretto Famiglia» è erogato dall’INPS il contributo, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

 

5.2) Altri utilizzatori

Le prestazioni di lavoro occasionale, per utilizzatori non famiglie, possono avvenire esclusivamente mediante il «contratto di prestazione occasionale».

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità “semplificate”, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Per usufruire delle prestazioni occasionali, l’utilizzatore deve avere alle proprie dipendenze al massimo 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (da questo parametro sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).

Non possono utilizzare il «contratto di prestazione occasionale» le seguenti imprese:

·       imprese agricole, salvo che per le attività lavorative occasionali effettuate dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:

-     titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

-     studenti con meno di 25 anni di età;

-     persone disoccupate;

-     percettori di prestazioni di sostegno del reddito.

-       imprese edili e settori affini    

-       imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;

-       imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

6)         Acquisto

Per attivare un contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore versa, attraverso la «piattaforma informatica INPS», le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro:

-       9,00 euro - compenso minimo orario,

-     tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro.

-       2,97 euro - 33% per la contribuzione alla Gestione separata,

-       0,32 euro - 3,5% per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

-       0,09 euro - 1% per il finanziamento degli oneri gestionali.

Costo minimo complessivo orario 12,38 euro.

7)         Comunicazione

L’Utilizzatore deve comunicare, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, tramite «piattaforma informatica INPS» o contact center INPS, una dichiarazione contenente:

a)         dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b)         luogo di svolgimento della prestazione;

c)         oggetto della prestazione;

d)         data e ora di inizio e di termine della prestazione;

-       se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;

e)      compenso, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

Una volta avvenuta la comunicazione, il prestatore riceve una notifica automatica tramite SMS o e-mail.

8) Revoca della Comunicazione

Nel caso in cui la prestazione non si realizzi, l’Utilizzatore è tenuto a comunicare, con le stesse modalità di avvio, la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

In mancanza della revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

9) Pagamento

Le prestazioni occasionali rese nel corso del mese, da parte di tutte le tipologie di utilizzatori (famiglie e altri utilizzatori), verranno pagate dall’INPS, al Prestatore, il giorno 15 del mese successivo alla prestazione attraverso:

-       accredito su conto corrente bancario oppure

-       mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste italiane Spa (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore).

La seconda opzione verrà presa in considerazione esclusivamente qualora il lavoratore non abbia registrato, sul proprio profilo, il conto corrente bancario di riferimento.

I pagamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.

10)       Sanzioni

10.1)    Superamento del limite economico

In caso di superamento, da parte dell’Utilizzatore, del limite economico in capo al singolo prestatore (2.500 euro annui) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile (2.500/9 euro), il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra i 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal Ccnl.

Non sono previste sanzioni in caso di superamento del massimale annuo dei compensi in capo al prestatore (5.000 euro) ed il superamento del massimale annuo di utilizzo di prestazioni occasionali da parte dell’utilizzatore (5.000 euro). Su questo punto riteniamo sia il caso di attendere le circolari attuative.

10.2 Mancata comunicazione

·       Esclusivamente per gli utilizzatori diversi dalle famiglie, in caso di mancata comunicazione anticipata (almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera, per cui risulta accertata la violazione.

La sanzione non si applica alle famiglie in caso di mancata comunicazione prevista entro il 3 del mese successivo alle prestazioni.

-       Qualora la prestazione occasionale venga prestata per una delle seguenti imprese o attività:

-       imprese con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

-       imprese agricole, salvo che per le attività lavorative occasionali ammesse;

-       imprese appartenenti a settore per i quali l’utilizzo è espressamente vietato (imprese edili, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere, imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per la piena operatività della norma e l’utilizzo di Prestazioni Occasionali, si dovrà attendere la piattaforma informatica INPS, nella quale tutti i soggetti (utilizzatori e prestatori) dovranno registrarsi e svolgere i relativi adempimenti (es. pagamento prestazioni, comunicazioni, ecc.).

Studio Colombo


Archivio news

 

News dello studio

mar26

26/03/2024

Rinnovo CCNL terziario distribuzione e servizi

In data 22 marzo 2024, tra CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti

mar20

20/03/2024

Fringe benefits: avvio collaborazione con Amilon

              La legge di bilancio per il 2024 Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ha ampliato il limite di non imponibilità

feb15

15/02/2024

Esonero lavoratrici madri: requisiti, misura e adempimenti

La legge 30/12/2023 (Legge di Bilancio per l’anno 2024), all’art. 1, nei commi compresi tra il 180 ed il 182, prevede: ­-     comma 180: per i periodi di paga