È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305 Supplemento ordinario n. 43/L del 31.12.2024 la Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207) di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta
1. MISURE SOSTEGNO DEL POTERE D’ACQUISTO
IMPOSTE, DETRAZIONI E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE - Commi 2-9 –
Confermate e rese strutturali le 3 aliquote IRPEF per le persone fisiche:
- 23%, fino a 28.000 euro.
- 35% da 28.000 a 50.000 euro.
- 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.
Per i lavoratori con reddito complessivo inferiore a 15.000 euro le detrazioni aumentano a 1.955 euro (+75 euro) e viene confermato il trattamento integrativo nella misura di 1.200 euro annui (in presenza di imposta a debito).
Previste ulteriori misure in sostituzione alla decontribuzione per i lavoratori (cessata il 31.12.24):
- Per i lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (rapportato all'intero anno) è riconosciuta una somma percentuale sul reddito, netta e che non concorre alla formazione del reddito pari a:
o 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro.
o 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
o 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
- Per i lavoratori con reddito superiore a 20.000 euro, ma pari o inferiore a 32.000 euro è previsto un importo di 1.000 euro.
- Per i lavoratori con reddito superiore a 32.000 euro, ma inferiore a 40.000 euro, l'importo di 1.000 euro è ridotto in misura percentuale, fino ad azzerarsi.
DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE - Commi 395-398 –
Fino al 30.09.25 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi; il datore di lavoro sconterà dal modello F24 del mese l'importo erogato al lavoratore. Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 40.000€, nel periodo d'imposta 2024.
PREMI DI PRODUTTIVITÀ - Comma 385 –
Confermata, fino al 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività pari al 5%. Per accedere alla misura è necessario che il premio derivi dalle previsioni di un contratto di II livello regolarmente depositato.
2. FRINGE BENEFIT, RIMBORSI SPESE E WELFARE AZIENDALE
FRINGE BENEFIT AUTO - Comma 48 –
Per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo ai lavoratori a partire dal 1 gennaio 2025, si applica una percentuale di calcolo sul valore definito dalle tabelle ACI pari al 50%. La percentuale si riduce al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per i veicoli ibridi plug-in. La modifica penalizza i fringe benefit per auto a benzina e gasolio a bassa e media emissione di CO2, mentre risulta più vantaggiosa per le auto ad alta emissione.
La misura si applica SOLO alle nuove assegnazioni.
TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA - Commi 81-83 –
Per le trasferte fuori dal territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se le spese sono effettuate con metodi tracciabili (bonifico, versamento postale, carta di credito e carta prepagata).
Tali somme, sostenute per le spese di trasferta di lavoratori dipendenti ed autonomi, sono deducibili dal reddito solo se pagate con metodi tracciabili.
WELFARE AZIENDALE E FRINGE BENEFIT - Commi 386-391
Confermata, fino al 2027, la possibilità di erogare fringe benefit ai lavoratori nel limite di esenzione da contributi e imposte di 1.000€ elevata 2.000 qualora il lavoratore abbia figli a carico che non siano in affido esclusivo all'altro genitore e che percepiscano redditi inferiori a 4.000€ se con età inferiore a 24 anni, 2.840,51€ per età superiore. Rientrano nell'elenco dei fringe benefit il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per affitto, gli interessi sul mutuo prima casa.
3. MISURE DI GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
NASPI E DISOCCUPAZIONE - Commi 171 e 187 –
Da gennaio 2025, saranno necessarie almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione volontaria avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria che dà diritto all'assegno. In mancanza del requisito, non sarà possibile accedere alla NASpI.
Dal 2025 sono esclusi dal trattamento di disoccupazione i lavoratori italiani rimpatriati e frontalieri.
4. MISURE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ DEI LAVORATORI
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI - Commi 219-220 –
È previsto un esonero parziale (in misura ancora da definirsi) della quota dei contributi previdenziali a carico di lavoratrici madri dipendenti e autonome. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. La misura è ammessa per le lavoratrici dipendenti titolari di un reddito (imponibile previdenziale) pari o inferiore a 40.000 euro.
CONGEDI PARENTALI - Commi 217-218 –
L'indennità per congedo parentale viene riconosciuta all'80% per 3 mesi, in alternativa fra i due genitori, entro i 6 anni di vita del bambino (o entro il 6° anno di adozione). La disposizione si applica ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.
5. MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
SUPER DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO - Commi 399-400 –
Confermata, fino al 2027, la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella misura del 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, del 130% per chi assume lavoratori "svantaggiati", ovvero:
- Persone con disabilità.
- Giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile (under 30).
- Donne di qualsiasi età con almeno due figli minori.
- Ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all’assegno di inclusione.
- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
La misura rimane subordinata all'incremento occupazionale.
RIFINANZIAMENTO DEI BONUS GIOVANI E DONNE - Comma 404 –
Per il bonus giovani, il limite di spesa è incrementato in misura pari a:
- 0,7 milioni di euro per l'anno 2024.
- 16,3 milioni di euro per l'anno 2025.
- 15,9 milioni di euro per l'anno 2026.
- 5,6 milioni di euro per l'anno 2027.
Per il bonus donne, il limite di spesa è incrementato in misura pari a:
- 0,4 milioni di euro per l'anno 2024.
- 14,4 milioni di euro per l'anno 2025.
- 17,5 milioni di euro per l'anno 2026.
- 9,1 milioni di euro per l'anno 2027.
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA
QUOTA 103 - Comma 174 –
Prorogata per il 2025, consente l'uscita anticipata dal lavoro con 62 anni di età e 41 anni di contributi.
APE SOCIALE - Comma 175 –
Prorogata per il 2025, permette il pensionamento anticipato a partire dai 63 anni per specifiche categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E PENSIONE ANTICIPATA - Commi 181-185 –
Fermo restando i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia e anticipata è prevista per i lavoratori interamente contributivi (nuovi iscritti dopo il 1/1/1996) la possibilità di accedere alla pensione utilizzando l’eventuale rendita della pensione complementare per raggiungere la soglia di importo minimo del trattamento, pari a tre volte l’assegno sociale.
In attesa delle circolari operative che non mancheranno di pervenire nei prossimi giorni, il personale di studio è a disposizione per chiarimenti
Cordialmente
Studio Colombo
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